Versione del 23 marzo 2009
STATUTO
Articolo 1
(Denominazione)
E’ costituita l’Associazione dei medici chirurghi denominata:
“S.L.O.T.O. –Sodalizio Lombardo Ortopedici Traumatologi Ospedalieri” in forma abbreviata S.L.O.T.O.”, per promuovere l’ aggiornamento tecnico e scientifico dei chirurghi ortopedici traumatologi della Lombardia.
L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, intende perseguire finalità culturali e di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.
Articolo 2
(Sede)
L’Associazione ha sede in Milano, in Viale Cirene, 7.
Possono essere istituite altrove, purchè nel Territorio dello Stato Italiano, tramite l’ organo competente, Uffici, Rappresentanze, Delegazioni, Sedi secondarie. Eventuali variazioni di sede potranno essere deliberate dal consiglio direttivo.
Articolo 3
(Durata)
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
(Finalità)
L’Associazione è apolitica ed apartitica e persegue esclusivamente finalità di coordinare e rappresentare singoli progetti le cui attività abbiano come oggetto la promozione dell’aggiornamento tecnico e scientifico dei chirurghi ortopedici traumatologici (ospedalieri della Lombardia).
L’Associazione nell’ambito delle proprie finalità si pone i seguenti intendimenti:
– offrire ai medici ortopedici traumatologi un serio, appropriato, qualificato aggiornamento nel campo dell’ ortopedia e traumatologia anche nella pratica ambulatoriale ed ospedaliera.
– Definire e migliorare le varie tecniche terapeutiche ospedaliere e/o ambulatoriali.
– Promuovere con gli opportuni mezzi quelle attività scientifiche che apportano nuove ed importanti nozioni nel campo della ortopedia e traumatologia e le relative ricerche.
– Organizzare incontri, congressi, simposi nazionali ed internazionali, corsi di aggiornamento.
– Promuovere i progressi della specialità.
– Tutelare e valorizzare l’attività scientifica degli esperti in tale settore.
– Esprimere ufficialmente le opinioni dei soci nell’ ambito dei problemi scientifici, tecnici e morali connessi con le loro specifiche attività.
– Mantenere contatti con altre società nazionali ed internazionali.
– Mantenere contatti con gli Organismi pubblici o privati nell’ ambito della ricerca nel campo dell’ ortopedia e della traumatologia.
L’Associazione, fatta salva in ogni caso la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, potrà aderire o appoggiarsi, in via permanente od occasionale, a tutte quelle istituzioni, che a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale svolgono azioni, che possano favorire la migliore realizzazione dei propri scopi istituzionali.
L’Associazione può depositare un proprio Logo presso gli Uffici competenti.
Articolo 5
(Soci)
Sono previste le seguenti categorie di soci:
– soci ordinari;
– soci aggregati.
La qualificazione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Articolo 6
(Iscrizione dei Soci)
Come Soci Ordinari possono diventare membri dell’Associazione tutti i medici primari,
aiuti, assistenti e frequentatori specialisti ortopedici traumatologi ospedalieri degli ospedali della Lombardia e delle case di cura private della Lombardia interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali i quali ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’ammissione dei soci ordinari avviene su presentazione da parte di un socio dietro domanda anche orale dell’ interessato.
L’ammissione dovrà essere deliberata dall’ assemblea dei soci e dovrà riscuotere il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Sono ammessi come soci aggregati:
a) Specialisti Ortopedici -Traumatologi Universitari.
b) Specialisti Ortopedici –Traumatologi italiani e stranieri.
c) Specialisti di altre branche della medicina che abbiano affinità con l’ ortopedia e la traumatologia (chirurghi, radiologi, fisiatri, reumatologi, chirurghi vascolare ecc.).
La loro ammissione è stabilita dall’ assemblea con le medesime modalità d’ammissione previste per i Soci ordinari, previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile. I soci aggregati,una volta ammessi, hanno pari diritti e doveri dei soci ordinari.
I soci aggregati devono impegnarsi a condividere e rispettare gli obbiettivi e le finalità dell’Associazione e le direttive emanate dagli Organi di Governo Sociali.
Tutte le categorie di soci versano una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi comporta la decadenza da socio dell’Associazione.
Non è consentita la trasmissione della quota associativa.
La qualifica di socio si perde mortis causa, recesso o decadenza.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presedente dell’Associazione che ne prenderà atto e provvederà alla relativa cancellazione.
La decadenza dall’Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di condotta lesiva del prestigio dell’Associazione. In tale caso il presidente dell’Associazione comunicherà all’ interessato per iscritto la delibera di decadenza.
Come Soci Aggregati senza diritto di voto possono essere ammessi senza il pagamento della quota associativa gli Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia delle Scuole di Specialità Lombarde.
Come Soci Aggregati senza diritto di voto ma con pagamento della quota associativa possono essere ammesse le persone fisiche, anche non specialisti in Ortopedia e Traumatologia o non laureati in medicina che siano particolarmente interessati alle problematiche in Ortopedia Traumatologiche e che condividano le finalità della S.L.O.T.O.
Anche i Soci Aggregati senza voto sia nell’ ammissione che nella loro vita societaria devono sottostare alle regole espresse nello Statuto per i Soci S.L.O.T.O.
L’elenco dei soci è stilato ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.
Articolo 7
(Obblighi ed Attività dei soci)
I Soci hanno l’obbligo di:
a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali rispettandone lo spirito animatore;
b) sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa recare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell’Associazione;
c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute;
d) versare i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto:
a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall’Associazione;
b) ottenere dagli organi preposti le più ampie informazioni su ogni aspetto dell’ attività sociale;
c) i soci aventi diritto al voto possono partecipare, anche per delega scritta, alle Assemblee dei Soci;
d) essere candidati o presentare candidati per le elezioni alle cariche associative previste dal presente Statuto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Può rappresentare per “delega” sino a 10 Soci assenti.
Tutti gli associati che hanno diritto di voto possono votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le prestazioni dei soci sono rese a titolo gratuito.
Articolo 8
(Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.
Ogni socio può recedere dall’Associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l’obbligo di versare la quota associativa per l’ anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed è moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell’Associazione.
Il socio recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di qualsiasi altra natura nei confronti dell’Associazione.
La qualità di socio si perde per decadenza, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all’Associazione:
– prestazioni rese a titolo oneroso,
– violazione delle norme etiche o statutarie,
– mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
– interdizione, inabilitazione o condanna dell’ associato per reati comuni in genere ad eccezione di natura colposa,
– condotta contraria alle leggi e all’ ordine pubblico.
Potrà essere escluso il socio condannato per aver causato un danno diretto o indiretto all’Associazione e qualora sia condannato per reati infamanti. Comunque il socio potrà essere sospeso in attesa di giudizio.
L’adozione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all interessato con lettera raccomandata.
La decadenza e l’esclusione vengono pronunciate dal Consiglio Direttivo.
L’Associato escluso o decaduto può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Articolo 9
(Organi Associativi)
Gli organi dell’ Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente Onorario Prof. Gianni Randelli, fondatore dell’Associazione, con incarico ad vitam.
c) il Presidente;
d) il Tesoriere;
e) il Segretario;
f) il Vice Presidente;
g) il Consiglio Direttivo;
h) il Collegio dei Revisori;
i) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 10
(Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell‘Associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio.
Ogni socio può assumere sino a 10 deleghe e quindi non può rappresentare più di 10 soci.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente: almeno una volta l’ anno o quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci.
La convocazione avviene mediante avviso non raccomandato per posta, tramite fax o indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio al momento della propria iscrizione o in seguito variato dallo stesso con comunicazione ricettizia all’Associazione.
L’avviso dovrà inoltre essere affisso in apposito albo presso la sede dell’Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
L’avviso deve contenere l’ indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, pur in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci e vi assistano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè nel Territorio dello Stato Italiano.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide se assunte col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, e’ validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:
con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) piu’ uno dei soci regolarmente iscritti, per modificare lo Statuto;
con la presenza ed il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei soci regolarmente iscritti, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria, è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:
con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti, sia per modificare lo Statuto che per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
Articolo 11
(Assemblea ordinaria dei soci)
L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sull’eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonchè di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò non sia consentito dalla legge o dal presente Statuto; approva eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; delibera sulle materie comunque proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
Articolo 12
(Assemblea straordinaria dei Soci)
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 13
(Riunioni dell’Assemblea dei soci)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Presidente Onorario o in assenza dei due, dal Vice Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, se necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell‘Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’ assemblea.
Delle riunioni dell‘Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio.
Articolo 14
(Il Presidente Onorario)
E’ il Prof. Gianni Randelli fondatore della S.L.O.T.O. con un incarico ad vitam. Partecipa al Consiglio Direttivo con diritto di voto e coadiuva il Presidente dell’Associazione nella sua attività.
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige l’ordine del giorno e le presiede; convoca, previa predisposizione dell’Ordine del giorno su conforme mandato del Consiglio Direttivo, le assemblee, può presiederle ed assicura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, nell’ambito dell’ordinaria Amministrazione, può esercitare i poteri del Consiglio salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Viene eletto dai Consiglieri qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea.
In caso di assenza o altro impedimento, il Presidente è sostituito dal Presidente Onorario o dal Vice Presidente.
Articolo 15
(Consiglio Direttivo: costituzione)
Il “Consiglio Direttivo” provvede a formulare e realizzare i programmi di attività dell’Associazione e allo stesso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Alla carica di Consiglieri possono essere nominati unicamente soci con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Onorario, da 9 membri + 2 membri rappresentanti la città di Milano + 4 membri rappresentanti la provincia de Milano + 11 membri ognuno dei quali rappresenta la propria provincia lombarda di provenienza.
In caso di dimissioni, revoca e/o decadenza di un Consigliere, questi verrà sostituito dal socio, risultato primo dei non eletti nell’ ultima votazione tenuta e che avrà accettato la carica, cooptato dallo stesso consiglio con delibera da sottoporre all’ approvazione della prima Assemblea.
Il Consigliere così nominato scadrà contemporaneamente alla scadenza naturale del Consiglio.
Dei nove membri sei devono essere scelti tra i primari e tre possibilmente sono scelti fra i secondari.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
La composizione del nuovo Consiglio Direttivo è indicata dal Consiglio in carica ma votata, confermata o modificata dall’ Assemblea a maggioranza semplice.
Fra i soci facenti parte del Consiglio Direttivo vengono eletti, a maggioranza semplice da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione.
Le cariche del Consiglio hanno durata biennale salvo per il Vice Presidente che sarà il Presidente del Consiglio successivo.
I Consiglieri ed il Presidente decaduto possono essere rieletti nel nuovo Consiglio.
Il Presidente decaduto resta a far parte del nuovo Consiglio Direttivo con funzione di Post Presidente con diritto di voto.
Articolo 16
(Consiglio Direttivo: convocazione e compiti)
Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, dal Presidente con almeno sette giorni di preavviso, ogni volta che Egli lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
La convocazione è fatta con avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e dell’elenco delle materie da trattare, affisso presso la sede dell’Associazione e inviato ai soci attraverso lettera, telegramma, fax o e-mail almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, attraverso le modalità suddette, almeno 48 ore prima dell’ adunanza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di un terzo più uno dei suoi membri. E’ indispensabile la presenza del Presidente o del Presidente Onorario.
Non è ammessa la partecipazione per delega.
Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna limitazione, che non sia per legge o per Statuto di competenza dell’ assemblea.
Il Consiglio Direttivo, tra i soci non facenti parte del direttivo, elegge due Responsabili della Formazione, un Tesoriere ed un Segretario. Queste figure hanno diritto di voto, nelle sedute consigliari, restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l’ attuazione degli scopi sociali con facoltà di delegare i propri poteri e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo e i Consiglieri delegati possono rilasciare, anche a terzi, nei limiti dei propri poteri, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
Tra le attività di sua competenza, il Consiglio Direttivo:
– decide sui progetti da accogliere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’ attuazione degli scopi dell’Associazione;
– presenta all’ assemblea i programmi di massima delle attività da svolgere durante l’ anno sociale;
– da esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
– delibera sull’ ammissione di nuovi soci;
– determina le quote annuali di partecipazione all’Associazione, nonché i termini e le modalità di versamento;
– ha l’obbligo di predisporre annualmente il resoconto annuale dal quale devono risultare, tra l’ altro, i beni e i contributi; il resoconto è da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’Approvazione;
– ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, assunti in via d’urgenza dal Presidente;
– delibera a maggioranza e con provvedimento motivato, la esclusione e la decadenza del socio;
– emana ogni provvedimento riguardante il personale dipendente o i collaboratori;
– compie tutti gli atti che non siano riservati all’Assemblea dal presente Statuto.
I due Responsabili della formazione si incaricano di individuare iniziative per migliorare la cultura degli Specialisti Ortopedici Lombardi.
Il Consigliere Tesoriere cura la gestione della cassa, dell’ organizzazione e ne tiene la contabilità.
Il Consigliere Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell’ esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’ amministrazione dell’ Associazione.
Il Consigliere Segretario cura la tenuta del libro “Verbali Assemblee” del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli aderenti all’Associazione.
Articolo 17
(Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, indicati dal Consiglio Direttivo e confermati alla Prima Assemblea anche tra non soci.
Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
Esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori resta in carica 4 (quattro) anni e deve essere convocato alle riunioni di Consiglio che hanno come ordine del giorno la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo di esercizio.
Articolo 18
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, anche non soci, indicati dal Consiglio Direttivo e confermati alla Prima Assemblea. Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
Giudica su tutti i quesiti proposti dal Consiglio Direttivo, In particolare giudica “ex bono et aequo” relativamente alle questioni di controversie tra i soci e l’Associazione, specialmente in seguito ai ricorsi dei soci per esclusione e per decadenza.
Le decisioni prese sono inappellabili.
Resta in carica 4 (quattro) anni, e i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 19
(Modifica dello Statuto)
Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica dello Statuto dell’ Associazione, il Consiglio Direttivo, dopo aver deliberato a maggioranza su tali modifiche, invia, a tutti i Soci, il testo delle modifiche stesse.
L’adozione del nuovo testo di Statuto sarà deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci che delibererà ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto.
Articolo 20
(Durata dell’esercizio sociale)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
L’Assemblea che approva il bilancio consuntivo e propone quello preventivo dovrà essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno.
Articolo 21
(Finanziamento delle attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione attraverso donazioni, lasciti e legati.
Le entrate necessarie per la copertura finanziaria delle spese inerenti le attività istituzionali svolte provengono da:
– quote associative annuali, il cui ammontare viene deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
– donazioni libere dei soci sostenitori;
– eventuali altri atti donativi liberali degli associati;
– erogazioni liberali da parte di Società, Enti, persone fisiche e giuridiche che intendano sostenerne l’ attività;
– proventi derivanti dall’ esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle attività direttamente connesse;
– redditi dei beni patrimoniali;
– ogni altra entrata dipendente da iniziative consentite dalla legge.
Le donazioni, i lasciti o i finanziamenti inviati per progetti specifici verranno destinati integralmente ad essi nel rispetto della volontà del soggetto erogante.
Articolo 22
(Dipendenti e collaboratori)
L’Organizzazione può assumere dipendenti.
I rapporti tra l’ organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, nel rispetto delle norme in materia in vigore.
L’organizzazione può (per sopperire a specifiche esigenze) giovarsi dell’opera di collaboratori, stipulando con loro contratti ad hoc aventi tutti i crismi di legge.
Articolo 23
(Avanzi di gestione)
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 24
(Scioglimento)
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, secondo le norme e modalità stabilite dall’Assemblea straordinaria dei soci ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25
(Regolamenti interni)
Per garantire il miglior funzionamento dell’Associazione, l’Organo Direttivo potrà emanare regolamenti interni che dovranno essere poi approvati dall’Assemblea dei soci.
Articolo 26
(Rinvio alle leggi pertinenti)
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.